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Beni immobili confiscati alla criminalità organizzata

Il Comune di Villaricca è proprietario di 4 unità immobiliari definitivamente confiscate alla criminalità organizzata, trasferite al proprio patrimonio indisponibile secondo le disposizioni del Codice Antimafia.

Il Comune di Villaricca, per finalità sociali, può:

  • utilizzare direttamente gli immobili
  • assegnare gli immobili in concessione d’uso gratuito a soggetti del terzo settore, attraverso Avviso pubblico.

I beni immobili non assegnati possono essere utilizzati a fini di lucro, ma i loro proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali.

La Commissione Straordinaria, in rispetto della normativa vigente in materia, procede alla pubblicazione sulla situazione relativa ai beni confiscati.

L’elenco degli immobili, con l’indicazione del progetto sociale che si svolge in ognuno di essi, è disponibile in allegato al link

Elenco beni immobili confiscati: obblighi e composizione

Il Comune di Villaricca è tenuto a:  

  • formare e ad aggiornare periodicamente un apposito elenco degli immobili confiscati ad esso trasferiti
  • rendere pubblico l’elenco, in forme adeguate e in modo permanente, in modo che sia sempre consultabile
  • indicare nell’elenco, per ogni immobile assegnato a terzi, la consistenza, la destinazione, l’utilizzazione, i dati identificativi del concessionario, l’oggetto e la durata della concessione. 

Chi può chiedere l’assegnazione?

Fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro, ai sensi dell’art. 48 del Codice Antimafia e anche in riferimento all’art 4 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), possono partecipare ai bandi di assegnazione in concessione di beni immobili confiscati:

  • le organizzazioni di volontariato
  • le associazioni di promozione sociale
  • gli enti filantropici
  • le cooperative sociali 
  • le reti associative
  • le società di mutuo soccorso
  • le associazioni
  • le fondazioni
  • gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

I Soggetti possono partecipare in forma singola o quale capofila di Raggruppamenti temporanei che vedano come partecipanti anche altri Enti non profit.

Si considerano, infine, di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, le attività aventi ad oggetto le azioni, gli interventi e le prestazioni elencati all’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017.

Come avviene l’assegnazione?

Le unità immobiliari possono essere assegnate in concessione d’uso a titolo gratuito attraverso Avviso pubblico, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento.

La concessione viene regolata da un contratto che ne  disciplina ogni aspetto(durata, uso, cause di risoluzione, ecc.).

Bandi di assegnazione

Attualmente, non vi sono bandi attivi di assegnazione di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata.

Riferimenti normativi

Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice Antimafia)

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159

Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore

https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/terzoSettore

Decreto Presidente della Repubblica n. 309/1990

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1990/10/31/090G0363/sg

Legge 8 luglio 1986 n. 349

https://www.comune.milano.it/documents/20126/1326147/Legge+8+luglio+1986+n.+349.pdf/5e4eea70-640f-fc7a-a0a6-98ee4a0c608d?t=1552332589617

Legge 11 agosto 1991 n. 266

https://www.lavoro.gov.it/archivio-doc-pregressi/AreaSociale_AgenziaTerzoSettore/Leqqe_266_91.pdf

Legge 381/1991

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1991/12/03/091G0410/sg