Dal 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le modifiche, introdotte con l’art.15 della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012), alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenute nel DPR 445/2000.
Le certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i Gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dalle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà di cui agli artt.46 e 47 del D.P.R. n°445/2000.
Quindi, a far data dal 1° gennaio 2012, le Pubbliche Amministrazioni e i Gestori non possono più accettare né richiederli, in quanto tali comportamenti integrano, per espressa previsione, violazione dei doveri d’ufficio ai sensi della nuova formulazione dell’articolo 74, comma 2, lett.a) del D.P.R. n°445/2000.
In conformità del nuovo art.72 del D.P.R. n°445/2000, così come modificato dall’art.15 della Legge 183/2011, è stato istituito l’Ufficio per la semplificazione documentale. Il Responsabile dell’Ufficio viene individuato nel Responsabile dell’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico dr.Vincenzo Castellone.
Le Amministrazioni pubbliche e i Gestori di pubblici servizi, tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.46 e 47, possono trasmettere le loro istanze a detto Ufficio ai seguenti recapiti: